con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria. L'istituto della mediazione è stato approvato con il Dlgs 4 marzo 2010 n. 28 attuativo della riforma del processo civile. È, essenzialmente, uno strumento finalizzato (in astratto) a deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al cario dei giudizi già pendenti e al rischio di accumulare nuovo ritardo. La mediazione è sostanzialmente un'attività svolta da un soggetto terzo imparziale, iscritto in apposti albi, finalizzata: alla ricerca di un accordo per la composizione di una controversia (mediazione compositiva); alla formulazione di una proposta di risoluzione della controversia (mediazione propositiva). Chiunque può far ricorso alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti ai diritti disponibili. La legge ha previsto tre tipi di mediazione:
- facoltativa: quando viene liberamente scelta dalle parti;
- obbligatoria: quando è imposta dalla legge e deve essere esperita a pena di improcedibilità; (entrerà in vigore trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto milleproroghe, e riguarda controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità, risarcimento del danno derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi e bancari);
- giudiziale: quando è il giudice ad invitare le parti ad attivare l'attività di mediazione; il giudice può invitare le parti a ricorrere alla mediazione fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, o, se tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.